ART. 87
              (acque destinate alla vita dei molluschi)

   1.  Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole
e  forestali,  designano,  nell'ambito  delle acque marine costiere e
salmastre  che  sono  sede  di  banchi  e  di popolazioni naturali di
molluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,
il  Presidente  della  Giunta  regionale,  il Presidente della Giunta
provinciale  e  il  Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano   provvedimenti   specifici   e   motivati,   integrativi  o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.