Art. 87. 
                          Campioni gratuiti 
  1. I campioni  gratuiti  di  medicinali  veterinari  devono  essere
consegnati  dal  titolare  dell'AIC,  o  suo  avente  causa,   previa
compilazione di  opportuna  documentazione  di  scarico  che  attesti
l'avvenuta consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto
all'albo professionale Ai fini della successiva gestione di  campioni
gratuiti si applicano le norme di registrazione di  cui  al  presente
decreto e di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva
n. 2003/74/CE. 
  2. Ogni campione deve essere graficamente identico alla  confezione
piu' piccola  messa  in  commercio.  Il  suo  contenuto  deve  essere
inferiore, in numero di unita' posologiche  o  in  volume,  a  quello
della  confezione  in  commercio  purche'  risulti   terapeuticamente
idoneo; la non corrispondenza del  contenuto  e,  eventualmente,  del
confezionamento primario della  confezione  autorizzata  deve  essere
espressamente richiamato in etichetta. Unitamente  al  campione  deve
essere sempre  consegnato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto. 
  3. I campioni  gratuiti  di  medicinali  veterinari  devono  essere
contrassegnati  da  apposita  stampigliatura  indelebile  recante  la
dicitura: "Campione gratuito - Vietata la vendita". 
  4.  Non  puo'  essere  fornito  alcun   campione   dei   medicinali
disciplinati dal decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  5. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite le
condizioni relative  alla  consegna  ed  utilizzazione  dei  campioni
gratuiti  anche  in   riferimento   all'attivita'   di   informazione
medico-scientifica. 
 
          Note all'art. 87:
              - Per  la  direttiva  n. 2003/74/CE, vedi nota all'art.
          31.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, vedi note all'art. 84.