ART. 87
         (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 158 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 158
                    (Sanzioni per i coordinatori)

  1.  Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  2.500  a  6.400 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1;
  2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
   a) con  l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400  euro  per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a),
b), c), e) ed f), e 2;
   b) con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro  per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).
".