(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 87)
                 Art. 87. (Art. 13 del Testo Unico) 
                        SEGNALI DI LOCALITA' 

 
  I  segnali  che  indicano  una  localita'  devono  avere  la  forma
rettangolare avente il lato piu' lungo orizzontale (fig. 97-a, b). 
  I colori sono bleu per  il  fondo,  bianco  per  la  cornice  e  la
iscrizione. Le dimensioni possono variare in relazione alla lunghezza
del nome della localita'. Questi segnali non  devono  mai  comportare
abbreviazioni nelle iscrizioni, ne' scritte  supplementari  oltre  il
nome della localita'. Quando la localita' ha un nome composto  questo
puo' essere scritto su due righe. 
  Questi segnali devono essere posti  all'inizio  dell'abitato  lungo
tutte le strade che convergono sulla localita' segnalata. 
  Qualora trattisi di frazioni di localita'  importanti  il  nome  di
quest'ultima puo' figurare tra parentesi ed in carattere ridotto,  al
disotto del nome della frazione (fig. 97-b). 
  I nomi di fiumi, torrenti e canali  possono  figurare  su  appositi
segnali di formato ridotto  da  porre  alle  due  testate  dei  ponti
stradali. 
  Segnali di localita' possono essere posti sulla sommita' di valichi
o passi con la  indicazione  della  altezza  sul  livello  del  mare,
espressa in metri. 
  Segnali indicatori  di  attraversamento  dei  paralleli  geografici
ovvero dei limiti di provincia possono inoltre essere  apposti  lungo
le strade.