(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 87)
                              Art. 87. 
                           Nuove procedure 

 
  L'esattore e' tenuto ad esperire le procedure  che  possono  essere
svolte sulla base  degli  elementi  annotati  nel  verbale  ai  sensi
dell'articolo precedente e delle  indicazioni  eventualmente  fornite
dall'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  o   dagli   enti
impositori anche successivamente alla presentazione della domanda  di
rimborso. 
  Il rimborso rimane sospeso finche'  non  siano  esaurite  le  nuove
procedere, salvo il disposto dell'art. 93.