Art. 87. Nuove procedure L'esattore e' tenuto ad esperire le procedure che possono essere svolte sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo precedente e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dagli enti impositori anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso. Il rimborso rimane sospeso finche' non siano esaurite le nuove procedere, salvo il disposto dell'art. 93.