Art. 87. Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualita' e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.