Art. 87.
           Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari



Per  i  periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto
le  modificazioni  derivanti  dalla  prima  revisione  delle  tariffe
d'estimo  effettuata  ai  sensi  del  terzo  comma dell'art. 24 e del
secondo  comma  dell'art.  30  i  redditi  dominicali dei terreni e i
redditi   agrari   saranno   aggiornati  mediante  l'applicazione  di
coefficienti  stabiliti  almeno ogni biennio con decreto del Ministro
per  le  finanze,  anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per
singole  qualita'  e  classi,  su  conforme  parere della commissione
censuaria  centrale,  tenute anche presenti le eventuali segnalazioni
dei comuni interessati.