Art. 87. Limiti di spesa ed istituti; modalita' della gestione amministrativa e contabile Nell'ambito delle dotazioni assegnate a ciascun istituto e per le spese che in una sola volta eccedono la somma di L. 4.000.000 il consiglio di istituto dovra' preventivamente autorizzare la utilizzazione dei fondi e delle strutture a disposizione; dispone in merito alla utilizzazione del personale non docente in servizio presso istituto; mantiene i rapporti con il dipartimento, ove costituito, per quanto concerne la ricerca. Il livello di anticipazione consentito agli istituti su ciascun tipo di fondo e' elevato dall'attuale 10 per cento al 40 per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Le modalita' di gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate agli istituti saranno definite nello schema-tipo di regolamento generale di cui all'articolo 86. Il direttore di istituto puo' effettuare, senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, il pagamento di spese che non eccedano ciascuna i 4.000.000 di lire oltre l'IVA. Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono le 20.000 lire, il direttore d'istituto e' esentato, sotto la personale responsabilita', dall'obbligo di documentazione. Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di cassa e non possono eccedere le 200.000 lire per ogni mese. Il direttore dell'istituto puo' autorizzare la missione dei singoli componenti dell'istituto sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna universita' e dispone le relative anticipazioni qualora la missione sia a carico dell'istituto nei limiti di spesa di cui al presente articolo. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai precedenti commi, potra' provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e quello per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.