Art. 87 (Cose di cui e' stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia) 1. Il provvedimento con cui e' ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice e' comunicato al ministero medesimo. 2. Il ministro di grazia e giustizia puo' disporre che le cose di cui e' stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice. 3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte e' stata disposta la confisca.