(Norme-art. 87)
                               Art. 87 
(Cose di cui e' stata ordinata la consegna al ministero di  grazia  e
                             giustizia) 
  1. Il provvedimento con cui e' ordinata la consegna al ministero di
grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1  del
codice e' comunicato al ministero medesimo. 
  2. Il ministro di grazia e giustizia puo' disporre che le  cose  di
cui e' stata ordinata la consegna siano rimesse  al  museo  criminale
presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere
in questo modo, le cose sono messe in vendita a  norma  dell'articolo
264 del codice. 
  3. Allo stesso modo si provvede  se  delle  cose  aventi  interesse
scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte e'  stata  disposta
la confisca.