Art. 87.
             Servizio di linea per trasporto di persone
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al  servizio  di  linea  quando  l'esercente,  comunque   remunerato,
effettua  corse  per  una  destinazione  predeterminata  su itinerari
autorizzati e con  offerta  indifferenziata  al  pubblico,  anche  se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
  2.  Possono  essere  destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone:  gli  autobus,  gli  autosnodati,  gli  autoarticolati,  gli
autotreni,  i  filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
  3. La carta di circolazione di tali  veicoli  e'  rilasciata  sulla
base del nulla osta emesso dalle autorita' competenti ad accordare le
relative concessioni.
  4.  I  suddetti  veicoli  possono  essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta  di  circolazione
ha  ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte
in detto titolo. Il concedente la linea puo'  autorizzare  l'utilizzo
di  veicoli  destinati al servizio di linea per quello di noleggio da
rimessa, purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio.  A
tal  fine  la  carta  di  circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorita' concedente, in cui sono  indicate
le  linee  o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli
possono essere utilizzati.
  5. I proprietari di autoveicoli immatricolati  a  uso  servizio  di
linea  per  trasporto  di persone possono locare temporaneamente e in
via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto  del  Ministro
dei  trasporti,  ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone  parte  dei  propri  veicoli,  con   l'autorizzazione   delle
rispettive autorita' competenti a rilasciare le concessioni.
  6.  Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  7.  La  violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da  due  a  otto  mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.