Art. 87 
 
 
                Trattamento di azionisti e creditori 
     in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali 
 
  1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori
i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni  non  possono
subire perdite maggiori di quelle  che  avrebbero  subito  se  l'ente
sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui  e'
stata accertata la sussistenza  dei  presupposti  per  l'avvio  della
risoluzione,   secondo   la   liquidazione   coatta    amministrativa
disciplinata  dal  TUB  o   altra   analoga   procedura   concorsuale
applicabile. 
  2. Nell'ipotesi  di  cessione  parziale  di  diritti,  attivita'  e
passivita' dell'ente sottoposto a  risoluzione,  gli  azionisti  e  i
creditori i cui crediti  non  sono  stati  ceduti  hanno  diritto  di
ricevere almeno quanto avrebbero  ottenuto  se  l'ente  sottoposto  a
risoluzione fosse stato  liquidato  secondo  la  liquidazione  coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura  concorsuale  applicabile  nel  momento  in  cui  e'  stata
accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   per   l'avvio   della
risoluzione. 
 
          Note all'art. 87: 
              - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui  al
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.