Art. 87 Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali 1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 2. Nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attivita' e passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione.
Note all'art. 87: - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1.