Art. 87 
 
 
                   (Certificazione delle qualita') 
 
  1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi  indipendenti  per  attestare  che  l'operatore   economico
soddisfa determinate  norme  di  garanzia  della  qualita',  compresa
l'accessibilita'  per  le  persone  con  disabilita',   le   stazioni
appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita' basati
sulle serie di norme europee in  materia,  certificati  da  organismi
accreditati.  Le  stazioni  appaltanti  riconoscono   i   certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati  membri.
Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego  di  misure
equivalenti  di  garanzia  della  qualita',  qualora  gli   operatori
economici interessati non avessero la possibilita' di  ottenere  tali
certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili  agli
stessi operatori economici, a condizione che gli operatori  economici
dimostrino  che  le  misure  di  garanzia  della  qualita'   proposte
soddisfano le norme di garanzia della qualita' richieste. 
  2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono  la  presentazione  di
certificati rilasciati da organismi  indipendenti  per  attestare  il
rispetto da parte dell'operatore economico di determinati  sistemi  o
di  norme  di  gestione  ambientale,  fanno  riferimento  al  sistema
dell'Unione di ecogestione e  audit  (EMAS)  o  a  altri  sistemi  di
gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45
del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione
ambientale fondate su norme  europee  o  internazionali  in  materia,
certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi
del  regolamento  (CE)  n.765/2008  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio.  Le  stazioni   appaltanti   riconoscono   i   certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati  membri.
Qualora gli operatori  economici  abbiano  dimostrato  di  non  avere
accesso a  tali  certificati  o  di  non  avere  la  possibilita'  di
ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro  non  imputabili,
la stazione appaltante accetta anche altre  prove  documentali  delle
misure  di  gestione  ambientale,  purche'  gli  operatori  economici
dimostrino che tali misure sono equivalenti a  quelle  richieste  nel
quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti,  qualora  richiedano  agli  operatori
economici la presentazione di  certificati  rilasciati  da  organismi
indipendenti per attestare la conformita' ai criteri di cui al  comma
2 dell'articolo 34, fanno  riferimento  a  organismi  di  valutazione
della  conformita'  accreditati  ai  sensi   del   regolamento   (CE)
n.765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  in  conformita'
alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. 
  4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova  del
rispetto  delle  norme  ambientali  e  di  qualita'  sono   messe   a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla  Cabina  di
regia. 
 
          Note all'art. 87 
              -Si riporta  l'articolo  45  del  Regolamento  (CE)  25
          novembre 2009, n.  1221/2009  (Regolamento  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sull'adesione  volontaria  delle
          organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e
          audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001  e
          le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE): 
              "Art.  45  (Rapporto  con  altri  sistemi  di  gestione
          ambientale) 
              1. Gli Stati membri possono presentare,  per  iscritto,
          alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi
          di gestione ambientale esistenti, o di una parte  di  essi,
          che  hanno  ottenuto,  secondo   opportune   procedure   di
          certificazione   riconosciute   a   livello   nazionale   o
          regionale,   la    certificazione,    come    conformi    a
          corrispondenti requisiti del presente regolamento. 
              2.  Nella  richiesta  gli  Stati  membri  precisano  le
          pertinenti parti (lei sistemi di gestione  ambientale  e  i
          corrispondenti requisiti del presente regolamento. 
              3. Gli Stati membri dimostrano l'equivalenza  di  tutte
          le pertinenti parti  del  sistema  di  gestione  ambientale
          interessato con il presente regolamento. 
              4.  La  Commissione,  dopo  aver  preso  in  esame   la
          richiesta di cui  al  paragrafo  i  e  nei  rispetto  della
          procedura  di  consultazione  di   cui   all'articolo   49,
          paragrafo 2, riconosce le 
              parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i
          requisiti (li accreditamento  o  di  abilitazione  per  gli
          organismi di certificazione se ritiene che lo Stato  membro
          interessato: 
              a) ha  precisato  in  maniera  sufficientemente  chiara
          nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione
          ambientale e le corrispondenti  disposizioni  del  presente
          regolamento; 
              b ha  dimostrato  adeguatamente  l'equivalenza  con  il
          presente regolamento  di  tutte  le  parti  pertinenti  del
          sistema di gestione ambientale interessato. 
              5. La Commissione  pubblica  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea i riferimenti dei sistemi  di  gestione
          ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni  di
          EMAS  di  cui  all'allegato  i  cui  tali  riferimenti   si
          riferiscono,  e  i   requisiti   per   l'accreditamento   o
          l'abilitazione riconosciuti.". 
              - Il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218.