(Accordo-art. 87)
 
                             Articolo 87 
 
                              Revisione 
 
  1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo  o  una
volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per
violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a
intervalli  regolari,  il  comitato  amministrativo  svolge  un'ampia
consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito
al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei
costi del tribunale  nonche'  alla  fiducia  degli  utilizzatori  del
sistema dei brevetti nella qualita' delle decisioni del tribunale. In
base a tale consultazione e al  parere  del  tribunale,  il  comitato
amministrativo puo' decidere di riesaminare il  presente  accordo  al
fine di migliorare il funzionamento del tribunale. 
 
  2. Il comitato amministrativo puo' modificare il  presente  accordo
al fine di adeguarlo a  un  trattato  internazionale  in  materia  di
brevetti o al diritto dell'Unione. 
 
  3. Una decisione del comitato amministrativo  adottata  sulla  base
dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto  giuridico  se  uno  Stato  membro
contraente dichiara, entro dodici mesi dalla  data  della  decisione,
sulla base delle relative procedure decisionali  interne  pertinenti,
che non vuole essere vincolato  dalla  decisione.  In  tal  caso,  e'
convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.