Art. 86. Servizio mensa e buoni pasto 1. Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. 2. Il valore nominale del buono pasto e' pari a euro 7,00. 3. Per le condizioni di attribuzione del buono pasto, sono confermate le previgenti discipline previste nei comparti di provenienza. 4. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni gia' in vigore. 5. I dipendenti in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 51 del presente contratto ricevono il buono pasto o, alternativamente, fruiscono del servizio mensa presso l'amministrazione ove prestano servizio. 6. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalita'.