(Allegato-art. 86)
                              Art. 86. 
 
 
                    Servizio mensa e buoni pasto 
 
    1. Le amministrazioni possono istituire  un  servizio  mensa,  in
gestione  diretta  o  mediante  affidamento  a   terzi   ovvero,   in
alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. 
    2. Il valore nominale del buono pasto e' pari a euro 7,00. 
    3. Per le  condizioni  di  attribuzione  del  buono  pasto,  sono
confermate  le  previgenti  discipline  previste  nei   comparti   di
provenienza. 
    4. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile
che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il
diritto ad utilizzare il  servizio  mensa  alle  condizioni  gia'  in
vigore. 
    5. I dipendenti in assegnazione temporanea ai sensi dell'art.  51
del presente contratto ricevono il buono pasto  o,  alternativamente,
fruiscono del servizio mensa presso  l'amministrazione  ove  prestano
servizio. 
    6. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 
    7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  fa  fronte  nei
limiti  delle  risorse  gia'  previste  nei  bilanci  delle   singole
amministrazioni per tale specifica finalita'.