Art. 86. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL ricerca 13 maggio 2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate tabella A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata tabella B3.1 e B3.2. 3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C3.1 e C3.2.