Art. 87 Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda e procedimento 1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»; b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».
Note all'art. 87: - Si riporta l'articolo 201 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 201 (Forma della domanda e procedimento). - (Omissis). 3. L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata. (Omissis). 7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. (Omissis).».