Art. 87 
 
Modifiche all'articolo 201 del codice  della  giustizia  contabile  -
                 Forma della domanda e procedimento 
 
  1. All'articolo 201  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole  «Il  ricorso  deve  essere  depositato,
entro il termine stabilito dall'articolo 178,  commi  1  e  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro
il termine  stabilito  dall'articolo  178,  commi  1  e  2,  mediante
deposito»; 
    b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite
dalle seguenti: «nel ricorso». 
 
          Note all'art. 87: 
 
              - Si riporta l'articolo 201 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 201 (Forma della  domanda  e  procedimento).  -
          (Omissis). 
                3.  L'opposizione  deve  essere  proposta,  entro  il
          termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,  mediante
          deposito nella segreteria del giudice  competente,  insieme
          con la copia della sentenza impugnata. 
                (Omissis). 
                7.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  della
          sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte  inserita
          nel ricorso e qualora dall'esecuzione possa derivare  grave
          e irreparabile  danno,  il  giudice  dell'opposizione  puo'
          disporre in camera di  consiglio,  sentite  le  parti,  con
          ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia  sospesa  o
          che sia prestata congrua cauzione. 
                (Omissis).».