Art. 87. Effetti dei nuovi stipendi tabellari 1. Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli articoli 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e 86 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare), sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 6 maggio 2010 integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 86 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.