Art. 87 
 
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
                               deroga 
 
   1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre  2018,  n.145,
e' sostituito dal seguente: 
  "251.  Ai  lavoratori  che  hanno  cessato  la  cassa  integrazione
guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017  al  31  dicembre
2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione  denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)  e'
concessa, nel limite massimo di  dodici  mesi  e  in  ogni  caso  con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la  prestazione
di Cassa integrazione  guadagni  in  deroga,  un'indennita'  pari  al
trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva  della  contribuzione
figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92." 
  2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30  dicembre  2018,  n.145,
cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del  decreto-legge  3
settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente: 
  "253. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  251  si  fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3  dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  ai   sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennita'
di  cui  al  comma  251,   esclusivamente   previa   verifica   della
disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.".