(CODICE CIVILE-art. 87)
                              Art. 87. 
 
               Parentela, affinita', adozione ((...)). 
 
  Non possono contrarre matrimonio fra loro: 
    1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((...)); 
    2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 
    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
    4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel  caso
in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto  o
per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
    5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
    6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 
    7) i figli adottivi della stessa persona; 
    8) l'adottato e i figli dell'adottante; 
    9) l'adottato e  il  coniuge  dell'adottante,  l'adottante  e  il
coniuge dell'adottato. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
 
  Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto  emesso  in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo'  autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si  tratti
di affiliazione ((...)). L'autorizzazione puo' essere accordata anche
nel  caso  indicato  dal  numero  4,  quando  l'affinita'  deriva  da
matrimonio dichiarato nullo. 
 
  Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero. 
 
  Si applicano le disposizioni  dei  commi  quarto,  quinto  e  sesto
dell'articolo 84.