Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) 1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate. 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.