ART. 88
  (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
                             molluschi)

   1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla
parte  terza  del  presente  decreto.  In  caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
   2.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno o piu' valori dei
parametri  di  cui  alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del  presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita  o  ad  altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.