Art. 88. 
                  Attivita' di ispezione e verifica 
  1. Le regioni e le province autonome: 
    a) predispongono piani di sorveglianza sul  farmaco  veterinario,
sulla base di indicatori di rischio e di  valutazioni  di  congruita'
dell'uso; 
    b) coordinano le attivita' delle aziende sanitarie in  dipendenza
delle tipologie di allevamento e delle esigenze di  tutela  sanitaria
esistenti sul territorio di competenza. 
  2. I servizi veterinari delle ASL ed gli altri organismi competenti
provvedono ad effettuare ispezioni e  verifiche  sulle  attivita'  di
commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita  diretta
degli stessi da parte di grossisti e fabbricanti, fermo  restando  le
competenze del Ministero della salute a norma degli articoli 90 e 69. 
  3. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  annualmente  al
Ministero della salute una relazione sulle attivita' di cui al  comma
2,  al   fine   della   complessiva   vigilanza,   programmazione   e
pianificazione degli interventi sul territorio nazionale. 
  4. E' istituito un  nucleo  nazionale  di  farmacosorveglianza  sui
medicinali veterinari  costituito  da  rappresentanti  del  Ministero
della salute, dell'Istituto  superiore  di  sanita',  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, del Nucleo Carabinieri  per  la  tutela
della salute, della Guardia  di  finanza  e  degli  Assessorati  alla
sanita' delle regioni e delle province autonome, con  il  compito  di
rendere piu' efficienti le ispezioni e i controlli di cui al comma 2. 
Con   decreto   del   Ministro   della   salute   sono    individuate
caratteristiche strutturali e modalita' operative del nucleo. 
  5. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con le  regioni
e le province autonome, possono essere stabilite, nel rispetto  delle
norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di  carattere  generale,
relative a tutti i medicinali, le premiscele medicate e gli  alimenti
medicamentosi  ad  uso   veterinario,   ivi   compreso   disposizioni
sull'etichettatura, confezionamento e sulle modalita' di prescrizione
e di impiego.