Art. 88. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative  alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza  dei  lavoratori
nei cantieri temporanei o  mobili  quali  definiti  all'articolo  89,
comma 1, lettera a). 
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 
    a)  ai  lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali; 
    b) ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni; 
    c) ai lavori svolti negli impianti che  costituiscono  pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni  o  esterni,  i  pozzi,  le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e  utensili  destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e  gli  impianti  destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del  perimetro
delle concessioni; 
    d)  ai  lavori  di  frantumazione,  vagliatura,   squadratura   e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni  di  caricamento
di tali prodotti dai piazzali; 
    e)  alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione   e
stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel   territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma  continentale  e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; 
    f) ai lavori svolti in mare; 
    g) alle attivita'  svolte  in  studi  teatrali,  cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si  effettuino  riprese,  purche'
tali  attivita'  non  implichino  l'allestimento   di   un   cantiere
temporaneo o mobile.