ART. 88
         (Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 159 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 159
            (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

  1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con  l'ammenda  da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo
96,  comma 1,  lettera  g);  si applica la pena dell'arresto da 4 a 8
mesi  o  l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione e' commessa
in  cantieri  temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni
in  presenza  di rischi particolari, individuati in base all'allegato
XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano
operativo  di  sicurezza  e'  redatto  in assenza di uno o piu' degli
elementi di cui all'allegato XV.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
   a) con  l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111,
commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
   b) con  l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800  euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140,
comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
   c) con  l'arresto  sino  a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro  per  la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b),
c),  d),  e)  ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonche' per la violazione
delle  disposizioni  del  capo  II del presente titolo non altrimenti
sanzionate;
   d) con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
  3.  La  violazione  di  piu'  precetti riconducibili alla categoria
omogenea  di  requisiti  di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui  all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i
servizi  igienico-assistenziali  a  disposizione  dei  lavoratori nei
cantieri",  punti  1,  2,  3,  4,  5 e 6, e nella parte relativa alle
"Prescrizioni  per  i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2,
3,  4,  5, 6, 7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita
con  la  pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza
e'  tenuto  a  precisare  in  ogni  caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati. ".