Art. 88 
 
 
        Termini per il rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. Il rilascio  della  comunicazione  antimafia  e'  immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e'  emessa  utilizzando  il  collegamento  alla
banca dati. 
  2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati   emerge   la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, il  prefetto  effettua  le  necessarie  verifiche  e
accerta  la  corrispondenza  dei   motivi   ostativi   emersi   dalla
consultazione  della  banca  dati  alla  situazione  aggiornata   del
soggetto sottoposto agli accertamenti. 
  3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
positivo,   il   prefetto   rilascia   la   comunicazione   antimafia
interdittiva ovvero, nel caso in  cui  le  verifiche  medesime  diano
esito negativo,  il  prefetto  rilascia  la  comunicazione  antimafia
liberatoria  attestando  che  la  stessa  e'  emessa  utilizzando  il
collegamento alla banca dati. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2  e  3,  il  prefetto  rilascia  la
comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni  dal  ricevimento
della richiesta. Quando le verifiche disposte  siano  di  particolare
complessita', il prefetto  ne  da'  comunicazione  senza  ritardo  ai
soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e  fornisce
la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.