Art. 88 (L)
           Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)

  1.  Possono  essere  concesse  deroghe  all'osservanza  delle norme
tecniche,  di  cui  al  precedente  articolo  83, dal Ministro per le
infrastrutture  e  i  trasporti, previa apposita istruttoria da parte
dell'ufficio  periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che   ne  impediscano  in  tutto  o  in  parte  l'osservanza,  dovute
all'esigenza  di  salvaguardare  le  caratteristiche  ambientali  dei
centri storici.
  2.  La  possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento
urbanistico  generale  e  le singole deroghe devono essere confermate
nei piani particolareggiati.