(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 88)
                              Art. 88. 
                  Irreperibilita' del contribuente 

 
  Se il contribuente risulta irreperibile in  sede  di  notificazione
dell'avviso di mora alla scadenza della quarta rata  consecutiva  non
pagata, ovvero, nelle ipotesi previste dal  secondo  comma  dell'art.
83, alla scadenza dell'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora  tiene
luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere  esibito  al
sindaco e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette  o  all'ente
impositore, ai sensi ed agli effetti degli articoli 86 ed  87,  anche
se il credito non supera complessivamente lire diecimila.