Art. 88. Redditi dei fabbricati Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante la applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unita' immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.