Art. 88 
                       Stato ed enti pubblici 
 
  1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli  ad
ordinamento autonomo anche se dotati di personalita'  giuridica,  non
sono soggetti all'imposta. 
  2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: 
    a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
    b)  l'esercizio  di  attivita'  previdenziali,  assistenziali   e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti  esclusivamente  a  tal
fine, comprese le Unita' sanitarie locali; 
    c) l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio
da parte delle regioni, delle province, dei  comuni  e  dei  relativi
consorzi.