(Norme-art. 88)
                               Art. 88 
(Destinazione delle  monete  metalliche  e  dei  biglietti  di  banca
                             confiscati) 
  1. I biglietti di banca e le monete metalliche,  di  cui  e'  stata
accertata  la  falsita'  e  ordinata  la  confisca,  sono  trasferiti
rispettivamente alla filiale della  Banca  d'Italia  o  alla  sezione
della tesoreria provinciale piu' vicina, a  cura  della  cancellieria
del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente  dopo  che
questo e' divenuto esecutivo. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche  agli  strumenti  e
agli altri oggetti destinati esclusivamente alla  falsificazione  dei
quali e' stata ordinata la confisca.