Art. 88 (Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati) 1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui e' stata accertata la falsita' e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale piu' vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo e' divenuto esecutivo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali e' stata ordinata la confisca.