Art. 88. 1. Il sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.