Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati 1. La societa' di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario. 2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 3. La societa' di gestione accentrata puo' autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.
Nota all'art. 88: - Per il testo dell'art. 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (Norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari), come modificato dall'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cfr. la nota all'art. 69.