Art. 88 
            Ritiro degli strumenti finanziari accentrati 
 
  1. La societa' di gestione  accentrata  mette  a  disposizione  del
depositario gli strumenti finanziari di cui e' chiesto il ritiro. Gli
strumenti finanziari nominativi sono girati al nome  del  depositario
che completa la girata con il nome del  giratario.  Il  completamento
della girata e' convalidato con timbro, data e firma del depositario. 
  2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo  1942,
n. 239, come modificato dall'articolo  20  della  legge  29  dicembre
1962, n. 1745. 
  3.  La  societa'  di  gestione  accentrata  puo'   autenticare   la
sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta a  proprio
favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in  qualita'  di
girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione
a  favore  della  societa'  di  gestione  accentrata   di   strumenti
finanziari da immettere nel  sistema  fanno  esplicita  menzione  del
presente decreto. 
 
          Nota all'art. 88: 
            - Per il testo dell'art. 15 del  regio  decreto-legge  29
          marzo 1942, n. 239  (Norme  interpretative,  integrative  e
          complementari del regio decreto-legge 25 ottobre  1941,  n.
          1148, convertito  nella  legge  9  febbraio  1942,  n.  96,
          riguardante  la  nominativita'  obbligatoria   dei   titoli
          azionari), come modificato  dall'art.  20  della  legge  29
          dicembre 1962, n. 1745, cfr. la nota all'art. 69.