Art. 88 Valutazione della differenza di trattamento 1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una valutazione per determinare: a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto se, nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere; b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione. 2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal medesimo esperto. 3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.
Note all'art. 88: - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1.