(Accordo-art. 88)
 
                             Articolo 88 
 
                         Lingue dell'accordo 
 
  1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare  in  lingua
inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
 
  2. I testi del presente accordo redatti in lingue  ufficiali  degli
Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1,
se approvati dal  comitato  amministrativo,  sono  considerati  testi
ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi,  prevalgono  i
testi di cui al paragrafo 1.