Art. 88 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  Le  istanze,  le  dichiarazioni  e  le  comunicazioni  comunque
denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui  alla
presente  legge,  comprese  quelle  previste  nei  relativi   decreti
attuativi, sono presentate in forma scritta e  debitamente  compilate
in modo esatto, completo e leggibile. 
  2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato: 
    a) le generalita', compreso il codice fiscale, del  soggetto  che
effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare
dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona
giuridica, sia quale persona appositamente delegata a  tale  funzione
nell'ambito dell'organizzazione aziendale; 
    b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale
e, se diversa,  la  partita  IVA  dell'impresa  individuale  o  della
societa' in nome della quale e' effettuata la presentazione. 
  3.  Fino  alla   realizzazione   delle   specifiche   funzionalita'
nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni  e  le
comunicazioni possono essere  presentate  tramite  consegna  a  mano,
telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle  istanze,
dichiarazioni o comunicazioni avviene in  duplice  copia,  una  delle
quali e' restituita all'interessato munita del timbro di accettazione
dell'ufficio territoriale ricevente. 
  4. Ai fini del rispetto degli specifici  termini  previsti  per  la
presentazione   delle   istanze,   delle   dichiarazioni   e    delle
comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo  dei  servizi
postali o tramite telefax,  la  data  e  l'ora  di  ricezione  presso
l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno  fede  la
data e l'ora indicate  nella  ricevuta  di  avvenuta  consegna  nella
casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al  fine
di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  6. I prodotti immessi  sul  mercato  o  etichettati  prima  del  31
dicembre 2017,  che  non  soddisfino  i  requisiti  prescritti  dalla
presente   legge,   ma   che   siano   conformi   alle   disposizioni
precedentemente applicabili,  possono  essere  commercializzati  fino
all'esaurimento delle scorte.