Art. 87. Clausole speciali per i Ministeri 1. I Ministeri continuano a corrispondere: a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14 settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente; b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 33 del CCNL 14 settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente. 2. In materia di trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 30, comma 3, del CCNL del 16 febbraio 1999, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; b) l'art. 20, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003; c) l'art. 21, comma 3 del CCNL 12 giugno 2003; d) l'art. 22, comma 2 del CCNL 12 giugno 2003; e) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2001 aggiunto dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16 maggio 2001. 3. Continuano altresi' a trovare applicazione le previsioni dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16 maggio 1995.