(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
 
 
                  Clausole speciali per i Ministeri 
 
    1. I Ministeri continuano a corrispondere: 
      a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL
14 settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente; 
      b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 33 del  CCNL  14
settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente. 
    2. In materia di trattamento economico,  i  Ministeri  continuano
inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: 
      a)  l'art.  30,  comma  3,  del  CCNL  del  16  febbraio  1999,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      b) l'art. 20, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003; 
      c) l'art. 21, comma 3 del CCNL 12 giugno 2003; 
      d) l'art. 22, comma 2 del CCNL 12 giugno 2003; 
      e) l'art. 3,  comma  2  del  CCNL  21  febbraio  2001  aggiunto
dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16 maggio 2001. 
    3. Continuano  altresi'  a  trovare  applicazione  le  previsioni
dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16 maggio 1995.