Art. 88 
 
Modifiche all'articolo 202 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Casi di revocazione 
 
  1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia  contabile
le parole «di cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c),  d)
ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite
le seguenti: «che accerta il  dolo  del  giudice  o  la  riconosciuta
omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo». 
 
          Note all'art. 88: 
 
              - Si riporta l'articolo 202 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 202 (Casi di revocazione). - (Omissis). 
                3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per
          l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi
          di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purche' la
          scoperta del dolo o  della  falsita',  o  il  recupero  dei
          documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo
          del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego
          di somme o l'errore  di  calcolo  siano  avvenuti  dopo  la
          scadenza del termine suddetto. 
                (Omissis).».