Art. 88. Retribuzione individuale di anzianita' 1. Si conferma quanto previsto all'art. 47, comma 3 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, I biennio economico (Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita') dell'Area IV e all'art. 4 del C.C.N.L. integrativo del 1° luglio 1997 (Retribuzione individuale di anzianita') dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.