Art. 88 bis 
 
 
             Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno 
                      e di pacchetti turistici 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,
nelle acque interne o terrestre,  ai  contratti  di  soggiorno  e  ai
contratti di pacchetto turistico stipulati: 
    a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata  disposta  la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'  sanitaria
competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti  da
eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 
    b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti; 
    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali
e'  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte
dell'autorita' sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le
strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
    d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con
partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  con
riguardo ai contratti  da  eseguire  nel  periodo  di  efficacia  dei
predetti decreti; 
    e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti  di
pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi  come  destinazione
Stati esteri, dove sia impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale  epidemiologica  da
COVID-19. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  comunicano  al  vettore  o  alla
struttura ricettiva o all'organizzatore  di  pacchetti  turistici  il
ricorrere di  una  delle  situazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1
allegando la documentazione comprovante il titolo  di  viaggio  o  la
prenotazione di soggiorno o il contratto di  pacchetto  turistico  e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma  1,  la  documentazione
attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative  o  eventi  indicati  nella  medesima  lettera  e).   Tale
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti: 
    a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere
da a) a d); 
    b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso  o  della
procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell'iniziativa   o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); 
    c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi  di  cui  al
comma 1, lettera f). 
  3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta  giorni  dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  procedono  al   rimborso   del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio  e  per  il  soggiorno
ovvero all'emissione di un voucher  di  pari  importo  da  utilizzare
entro un anno dall'emissione. 
  4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma
1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal  vettore,  previa
comunicazione tempestiva all'acquirente, quando  le  prestazioni  non
possono essere eseguite in ragione di  provvedimenti  adottati  dalle
autorita' nazionali,  internazionali  o  di  Stati  esteri,  a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne
da' tempestiva comunicazione all'acquirente  e,  entro  i  successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato  per  il
titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato  l'attivita',
in tutto  o  in  parte,  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono offrire all'acquirente un  servizio  sostitutivo  di
qualita' equivalente, superiore o inferiore  con  restituzione  della
differenza di prezzo, oppure procedere  al  rimborso  del  prezzo  o,
altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 
  6. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo  23  maggio
2011, n. 79,  il  diritto  di  recesso  dai  contratti  di  pacchetto
turistico da eseguire nei periodi  di  ricovero,  di  quarantena  con
sorveglianza  attiva,  di  permanenza  domiciliare   fiduciaria   con
sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal  contagio  come  individuate  dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  o  negli  Stati
dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
della situazione emergenziale epidemiologica  da  COVID-19.  In  tali
casi   l'organizzatore,   in   alternativa   al   rimborso   previsto
dall'articolo 41,  commi  4  e  6,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'  offrire  al  viaggiatore  un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere  al
rimborso  o,  altrimenti,  puo'  emettere,  anche  per   il   tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro  un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di  servizi  e  comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. 
  7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare,  ai
sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso  dai
contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1,  dai  contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove  sia
impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in  ragione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   e   comunque   quando
l'esecuzione del contratto e' impedita,  in  tutto  o  in  parte,  da
provvedimenti adottati a causa  di  tale  emergenza  dalle  autorita'
nazionali,  internazionali  o  di  Stati   esteri.   In   tali   casi
l'organizzatore, in alternativa al  rimborso  previsto  dall'articolo
41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  puo'
offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto   sostitutivo   di   qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza
di prezzo oppure puo'  procedere  al  rimborso  o,  altrimenti,  puo'
emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice,  un  voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'  corrisposto  e  il
voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli
fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data
prevista di inizio del viaggio. 
  8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative  di  istruzione
disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio  2020,  si  applica  l'articolo  1463  del
codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del
codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine
al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto
di viaggio. Il rimborso  puo'  essere  effettuato  dall'organizzatore
anche mediante l'emissione di un voucher di pari  importo  in  favore
del proprio contraente, da utilizzare entro un  anno  dall'emissione.
In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde  il  rimborso  o  emette  il
voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli  fornitori
di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data  prevista
di  inizio  del  viaggio.  E'  sempre  corrisposto  il  rimborso  con
restituzione della somma versata, senza emissione di voucher,  quando
il  viaggio  o  l'iniziativa  di  istruzione   riguarda   la   scuola
dell'infanzia o le classi terminali della  scuola  primaria  e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado.  Sono  fatti  salvi,  con
effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti  instaurati  alla
data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici  committenti  con
gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito  degli  stessi  rapporti
con  ciascun  organizzatore,  gli  istituti  scolastici   committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative,
scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche  comunque  denominate,
anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e  alle
destinazioni. 
  9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il  vettore  e  la  struttura
ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato  in  favore
del  soggetto  dal  quale  hanno   ricevuto   il   pagamento   oppure
all'emissione in  suo  favore  di  un  voucher  di  pari  importo  da
utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  10. Le disposizioni  del  presente  articolo  trovano  applicazione
anche nei casi in cui il titolo  di  viaggio  o  il  soggiorno  o  il
pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite
di un'agenzia di viaggio o di un portale di  prenotazione,  anche  in
deroga alle condizioni pattuite. 
  11. Fuori dei casi previsti dai  commi  da  1  a  7,  per  tutti  i
rapporti  inerenti  ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  e
instaurati con effetto  dall'11  marzo  2020  al  30  settembre  2020
nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di  contraenti  provenienti
dall'estero, quando le prestazioni  non  siano  rese  a  causa  degli
effetti  derivanti  dallo  stato  di  emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante  un  voucher  di   pari   importo   valido   per   un   anno
dall'emissione. 
  12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo  assolve
i correlativi obblighi di rimborso e non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme  di
applicazione necessaria ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  31
maggio 1995, n. 218,  e  dell'articolo  9  del  regolamento  (CE)  n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 1463 del  codice  civile  si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 88. 
              Per il testo dell'articolo 3 del  citato  decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  5  marzo  2020,  n.   13,   come   modificato
          dall'articolo  91  della  presente  legge,  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 48. 
              Per il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17-bis. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice  della  normativa
          statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
          norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
          246,  nonche'  attuazione  della   direttiva   2008/122/CE,
          relativa  ai  contratti   di   multiproprieta',   contratti
          relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo  termine,
          contratti di rivendita e di scambio): 
                "Art. 41 Diritto di  recesso  prima  dell'inizio  del
          pacchetto 
                1. Il viaggiatore  puo'  recedere  dal  contratto  di
          pacchetto turistico in ogni momento prima  dell'inizio  del
          pacchetto, dietro rimborso  all'organizzatore  delle  spese
          sostenute, adeguate e  giustificabili,  del  cui  ammontare
          quest'ultimo fornisce motivazione  al  viaggiatore  che  ne
          faccia richiesta. 
                2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere
          spese standard per il  recesso  ragionevoli,  calcolate  in
          base al momento di recesso dal contratto e ai  risparmi  di
          costo attesi e agli introiti previsti  che  derivano  dalla
          riallocazione dei servizi turistici. 
                3. In assenza di specificazione delle spese  standard
          di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
          prezzo del pacchetto diminuito  dei  risparmi  di  costo  e
          degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
          turistici. 
                4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie
          verificatesi  nel  luogo  di  destinazione  o   nelle   sue
          immediate vicinanze e che  hanno  un'incidenza  sostanziale
          sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
          verso  la  destinazione,  il  viaggiatore  ha  diritto   di
          recedere dal contratto, prima  dell'inizio  del  pacchetto,
          senza  corrispondere  spese  di  recesso,  ed  al  rimborso
          integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
          ha diritto a un indennizzo supplementare. 
                5. L'organizzatore puo'  recedere  dal  contratto  di
          pacchetto turistico e offrire al  viaggiatore  il  rimborso
          integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
          e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
                  a) il numero di persone iscritte  al  pacchetto  e'
          inferiore   al   minimo   previsto    dal    contratto    e
          l'organizzatore  comunica  il  recesso  dal  contratto   al
          viaggiatore entro il termine fissato  nel  contratto  e  in
          ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima  dell'inizio
          del pacchetto in caso di viaggi  che  durano  piu'  di  sei
          giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto  in
          caso di  viaggi  che  durano  tra  due  e  sei  giorni,  di
          quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
          viaggi che durano meno di due giorni; 
                  b) l'organizzatore non e' in grado di  eseguire  il
          contratto   a   causa   di   circostanze   inevitabili    e
          straordinarie  e  comunica  il  recesso  dal  medesimo   al
          viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima  dell'inizio
          del pacchetto. 
                6.  L'organizzatore  procede  a  tutti   i   rimborsi
          prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con  riguardo  a
          quanto previsto ai commi  1,  2  e  3,  rimborsa  qualunque
          pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per  il
          pacchetto dopo  aver  detratto  le  adeguate  spese,  senza
          ingiustificato ritardo e in  ogni  caso  entro  quattordici
          giorni dal recesso. Nei casi di cui ai  commi  4  e  5,  si
          determina  la  risoluzione  dei  contratti   funzionalmente
          collegati stipulati con terzi. 
                7. In caso di contratti negoziati  fuori  dei  locali
          commerciali, il viaggiatore  ha  diritto  di  recedere  dal
          contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
          giorni dalla data della conclusione del contratto  o  dalla
          data  in  cui  riceve  le  condizioni  contrattuali  e   le
          informazioni preliminari  se  successiva,  senza  penali  e
          senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di  offerte  con
          tariffe  sensibilmente  diminuite  rispetto  alle   offerte
          correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale  ultimo
          caso, l'organizzatore documenta  la  variazione  di  prezzo
          evidenziando  adeguatamente  l'esclusione  del  diritto  di
          recesso." 
              Per il testo dell'articolo 17  della  citata  legge  31
          maggio 1995, n.  218  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 75. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  del  regolamento
          (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  17  giugno   2008   sulla   legge   applicabile   alle
          obbligazioni contrattuali (Roma I): 
                "Articolo 9 
                Norme di applicazione necessaria 
                1.  Le  norme   di   applicazione   necessaria   sono
          disposizioni il cui rispetto e'  ritenuto  cruciale  da  un
          paese per la  salvaguardia  dei  suoi  interessi  pubblici,
          quali la sua organizzazione politica, sociale o  economica,
          al punto da esigerne l'applicazione a tutte  le  situazioni
          che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque  sia
          la legge  applicabile  al  contratto  secondo  il  presente
          regolamento. 
                2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  non
          ostano  all'applicazione  delle   norme   di   applicazione
          necessaria della legge del foro. 
                3. Puo' essere data efficacia  anche  alle  norme  di
          applicazione necessaria  del  paese  in  cui  gli  obblighi
          derivanti  dal  contratto  devono  essere  o   sono   stati
          eseguiti, nella misura in cui tali  norme  di  applicazione
          necessaria rendono illecito  l'adempimento  del  contratto.
          Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
          tenere conto della  loro  natura  e  della  loro  finalita'
          nonche' delle conseguenze derivanti  dal  fatto  che  siano
          applicate, o meno."