Art. 88 
 
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei  contratti  di
acquisto di biglietti per spettacoli,  musei  e  altri  luoghi  della
                              cultura) 
 
  1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2  marzo
2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per  i  quali
si sia verificata l'impossibilita' sopravvenuta della  prestazione  a
seguito dei provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. 
  2. A seguito dell'adozione delle  misure  di  cui  all'articolo  2,
comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del  Consiglio  8
marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto,
ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione  ai  contratti  di  acquisto  di  titoli  di  accesso   per
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici  e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei  e  agli  altri  luoghi
della cultura. 
  3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  apposita  istanza  di
rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di  acquisto.  Il
venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della  istanza  di
cui al primo periodo, provvede all'emissione di un  voucher  di  pari
importo  al  titolo  di  acquisto,  da  utilizzare  entro   un   anno
dall'emissione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  fino  alla
data di efficacia delle misure previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi
emanati ai sensi dell'articolo 3,  comma  l,  del  decreto  legge  23
febbraio 2020, n. 6.