Art. 886.
(Costruzione del muro di cinta).
Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella
spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi,
se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla
convenzione, deve essere di tre metri.