(CODICE CIVILE-art. 886)
                              Art. 886. 
 
                  (Costruzione del muro di cinta). 
 
  Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per  meta'  nella
spesa di costruzione dei muri di cinta  che  separano  le  rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di  essi,
se non e' diversamente determinata dai  regolamenti  locali  o  dalla
convenzione, deve essere di tre metri.