Articolo 89
                       Concessione di ricerca

   1.  Il  Ministero  puo'  dare in concessione a soggetti pubblici o
privati   l'esecuzione   delle   ricerche   e  delle  opere  indicate
nell'articolo  88  ed emettere a favore del concessionario il decreto
di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
   2.  Il  concessionario  deve  osservare,  oltre  alle prescrizioni
imposte  nell'atto  di  concessione,  tutte le altre che il Ministero
ritenga  di  impartire.  In  caso  di  inosservanza la concessione e'
revocata.
   3.  La  concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero
intenda  sostituirsi  nell'esecuzione  o prosecuzione delle opere. In
tal  caso  sono  rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
   4.   Ove   il   concessionario   non   ritenga   di  accettare  la
determinazione  ministeriale,  l'importo  e'  stabilito  da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
   5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche
al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
   6.  Il  Ministero  puo'  consentire,  a  richiesta,  che  le  cose
rinvenute  rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro
ente  pubblico  territoriale  per  fini espositivi, sempre che l'ente
disponga  di  una sede idonea e possa garantire la conservazione e la
custodia delle cose medesime.