Art. 89. 
                       Cessione del contratto 
  1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei  rapporti  derivanti
dal contratto, ove comunichi  per  iscritto  all'organizzatore  o  al
venditore, entro e non oltre quattro giorni  lavorativi  prima  della
partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del  pacchetto
turistico e le generalita' del cessionario. 
  2. Il cedente ed il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del  prezzo
e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.