ART. 89
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque  destinate  alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  caso  di  condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.