Art. 89. Codice a barre 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 68, comma 1, lettera b), e 71, comma 1, lettera b), il fabbricante del medicinale veterinario immesso in commercio provvede ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di lotto, in conformita' con l'articolo 6-octies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 2. Fatte salve le informazioni previste dal presente decreto, il Ministero della salute disciplina le modalita' di registrazione che prevedano l'impiego del codice a barre di cui al comma 1, nonche' le modifiche al modello di ricetta medico veterinaria.
Nota all'art. 89: - Si riporta il testo dell'art. 6-octies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, recante: «Proroga dei termini»: «Art. 6-octies (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'art. 13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 2007».