Art. 89.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si
intendono per:
    a)   cantiere   temporaneo   o  mobile,  di  seguito  denominato:
"cantiere":  qualunque  luogo  in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
    b)  committente:  il  soggetto per conto del quale l'intera opera
viene  realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua  realizzazione.  Nel  caso  di  appalto  di  opera  pubblica,  il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
    c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,
della  progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto  coincide  con  il  progettista per la fase di progettazione
dell'opera  e  con  il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera.  Nel  campo  di  applicazione  del decreto legislativo 12
aprile  2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori e' il responsabile unico del procedimento;
    d)   lavoratore   autonomo:   persona  fisica  la  cui  attivita'
professionale   contribuisce   alla  realizzazione  dell'opera  senza
vincolo di subordinazione;
    e)  coordinatore  in  materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione  dell'opera,  di seguito denominato coordinatore per la
progettazione:   soggetto   incaricato,   dal   committente   o   dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo 91;
    f)  coordinatore  in  materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione  dell'opera,  di  seguito  denominato  coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile   dei   lavori,   dell'esecuzione  dei  compiti  di  cui
all'articolo  92,  che  non  puo'  essere  il  datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
    g)  uomini-giorno:  entita'  presunta  del cantiere rappresentata
dalla  somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
    h)  piano  operativo  di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro  dell'impresa  esecutrice  redige,  in  riferimento al singolo
cantiere  interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
    i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con  il  committente  che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
    l)   idoneita'   tecnico-professionale:   possesso  di  capacita'
organizzative,  nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
 
          Nota all'art. 89:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 163 del 2006,
          si veda nota all'art. 26.