Art. 89 
 
          Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA 
 
    1. L'Autorita' provvede ad individuare,  conformemente  a  quanto
stabilito dal presente titolo, le  informazioni  che  debbono  essere
riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di
ordine speciale di cui all'articolo 79. 
    2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che
hanno permesso il rilascio delle stesse.