(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 89)
                              Art. 89. 
                   Perdita del diritto al rimborso 

 
  L'esattore decade dal diritto al rimborso: 
    1)  quando  abbia  presentato  la  domanda  o  proceduto  in  via
esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; 
    2) quando gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da
irregolarita' formali o sostanziali, a  meno  che  non  dimostri  che
l'irregolarita' non ha influito sull'esito della procedura stessa; 
    3) quando la mancata riscossione sia  dovuta  ad  infedelta'  del
custode dei beni pignorati; 
    4) quando non  abbia  provveduto  alla  comunicazione  prescritta
dall'art. 262 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. 
  Se la perdita del diritto al rimborso e' dipesa da fatto imputabile
all'esattore delegato, l'esattore delegante ha diritto  di  rivalersi
nei  confronti  di  quest'ultimo  e  puo'  richiedere  il  ricevitore
provinciale affinche' proceda ai sensi degli articoli 66 e seguenti.