Art. 89. Perdita del diritto al rimborso L'esattore decade dal diritto al rimborso: 1) quando abbia presentato la domanda o proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; 2) quando gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da irregolarita' formali o sostanziali, a meno che non dimostri che l'irregolarita' non ha influito sull'esito della procedura stessa; 3) quando la mancata riscossione sia dovuta ad infedelta' del custode dei beni pignorati; 4) quando non abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 262 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Se la perdita del diritto al rimborso e' dipesa da fatto imputabile all'esattore delegato, l'esattore delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo e puo' richiedere il ricevitore provinciale affinche' proceda ai sensi degli articoli 66 e seguenti.