Art. 89. Centri interdipartimentali Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti di piu' dipartimenti o istituti. Tali attivita' possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite. L'attivita' dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 17.