Art. 89 Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le societa' e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).