(Norme-art. 89)
                               Art. 89 
         (Verbale e nastri registrati delle intercettazioni) 
  1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268  comma  1
del codice contiene l'indicazione degli estremi del  decreto  che  ha
disposto  l'intercettazione,  la  descrizione  delle   modalita'   di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora  di  inizio  e  di
cessazione della intercettazione nonche' i nominativi  delle  persone
che hanno preso parte alle operazioni. 
  2. I nastri contenenti  le  registrazioni,  racchiusi  in  apposite
custodie numerate e sigillate, sono collocati  in  un  involucro  sul
quale sono indicati  il  numero  delle  registrazioni  contenute,  il
numero dell'apparecchio controllato,  i  nomi,  se  possibile,  delle
persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad  ascolto  e  il
numero che, con riferimento alla  registrazione  consentita,  risulta
dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5
del codice.